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Ricetta elettronica veterinaria

Prescrizioni sicure e tracciate per il tuo animale

La ricetta elettronica veterinaria rappresenta una grande novità rispetto al modello organizzativo e operativo fin qui adottato nella gestione dei medicinali veterinari. È entrata in vigore il 16 aprile 2019 (Legge n° 167 del 20 novembre 2017) e rappresenta un passo in avanti per la tutela della salute per gli animali, sia da compagnia che da allevamento. A partire da quella data viene infatti sostituita la ricetta veterinaria in formato cartaceo e viene introdotto un sistema informatizzato (la ricetta veterinaria digitale) per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi dedicati.

La ricetta veterinaria elettronica si pone diversi obiettivi:

  • Aumentare la tutela della salute pubblica
  • Favorire l’uso corretto dei medicinali veterinari
  • Rilevare il consumo reale dei medicinali veterinari
  • Rafforzare la lotta all’antibiotico resistenza
  • Ridurre adempimenti e costi
  • Rendere più efficiente l’attività di farmacosorveglianza e di analisi del rischio sanitario
  • Ribadire il ruolo del medico veterinario come unico responsabile della prescrizione del medicinale

In cosa consiste la ricetta elettronica veterinaria

La ricetta elettronica veterinaria è identificata da un numero progressivo e da un PIN di 4 cifre. Il medico veterinario attraverso il portale del ministero redige online la prescrizione e consegna al proprietario dell’animale il numero della ricetta ed il codice PIN che verranno consegnati al farmacista. Quest’ultimo accedendo al portale www.vetinfo.it oppure www2.vetinfo.it del ministero con le proprie credenziali potrà visualizzare la ricetta ed erogare il farmaco in questione. Contestualmente potrà anche effettuare una stampa del cartaceo che riporterà tutte le informazioni necessarie.

All’atto della dispensazione del farmaco veterinario il farmacista registrerà sul portale del ministero il numero di lotto e la data di scadenza del prodotto, il numero di confezioni erogate, la data di erogazione ed il GTIN (Global Trade Item Number), cioè un codice univoco individuato dal produttore sulla base del codice AIC assegnato alla singola confezione. È da intendersi come un valore numerico di 14 cifre.

Cosa cambia per i proprietari di animali

Anche il proprietario dell’animale potrà cercare e visualizzare la ricetta.

 

Nel caso di animali da compagnia, il proprietario non dovrà registrarsi al portale della ricetta elettronica veterinaria ma sarà sufficiente accedere al seguente link ed inserire numero di ricetta o codice fiscale e PIN di quattro cifre.

 

Nel caso, invece, di animali da reddito, il proprietario potrà richiedere le credenziali per l’accesso al Sistema Informativo Nazionale della Farmacovigilanza. In questo modo avrà pieno accesso ai servizi messi a disposizione dal sistema per la consultazione delle proprie ricette veterinarie elettroniche, delle scorte autorizzate presso l’allevamento, per la consultazione e utilizzo dei protocolli terapeutici, per la registrazione dei trattamenti e la consultazione del Registro dei Trattamenti. Oltre a tutto ciò potrà consultare le ricette veterinarie elettroniche dei propri allevamenti mediante il numero di ricetta e PIN.

Vale per tutti i farmaci veterinari?

La Ricetta Veterinaria Elettronica non si applica ai medicinali veterinari autorizzati a essere immessi in commercio sul mercato italiano contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309. Per tale tipologia di medicinali viene mantenuta la prescrizione cartacea.

E se ho bisogno di un dosaggio più basso?

Su richiesta del veterinario, il farmacista può “sconfezionare” un farmaco industriale (sia per uso umano che veterinario) per realizzare un sottodosaggio. In questo caso il veterinario è tenuto compilare un’unica ricetta in cui riporta il nome dello specialista, la richiesta e l’autorizzazione per lo “sconfezionamento”, con l’obiettivo di ottenere la dose richiesta.

 

Un volta realizzata la preparazione, il farmacista deve riportare sul portale del Ministero il numero di lotto e la data di scadenza della preparazione, i cui estremi saranno invece riportati nel foglio di lavorazione della preparazione.

Nel caso di preparazioni galeniche veterinarie a base di Cannabis, trattandosi di stupefacente, si ritorna alla vecchia ricetta cartacea.