0
  • No products in the cart.

Pseudoefedrina: vietato l’uso in formulazioni galeniche ad uso dimagrante

Pseudoefedrina

Pseudoefedrina: vietato l’uso in formulazioni galeniche ad uso dimagrante

Il ministero della Salute, con decreto del 28 luglio 2020, ha sancito il divieto di prescrizione e di esecuzione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti il principio attivo della pseudoefedrina. Un provvedimento, come si legge in Gazzetta Ufficiale, seguito al parere espresso dalla sezione V del Consiglio  superiore di Sanità che, il 9 giugno 2020, “sulla base della scarsa solidità e attendibilità dei dati clinici a oggi  disponibili”, ha proposto “l’emanazione di un provvedimento che disponga il  divieto di prescrizione della pseudoefedrina, anche sotto forma di preparazioni galeniche, nell’obesità o a scopo dimagrante, fino a quando non verranno effettuati e condivisi con la comunità scientifica nuovi studi clinici controllati in grado di definire in maniera netta il profilo rischio beneficio della pseudoefedrina”.

Le sostanze vietate: la normativa vigente

 

Ad oggi le sostanze vietate sempre, che dunque non possono mai essere prescritte, che si tratti o meno di uso dimagrante, sono bupropione, clorazepato di potassio, fluoxetina, furosemide, metformina, topiramato e TRIAC (acido triiodoacetico). Ci sono poi delle sostanze vietate da sole o in associazione tra loro quando si tratta di prescriverle per uso dimagrante. Oltre alla pseudoefedrina oggetto del decreto firmato dal ministro Speranza troviamo: sertralina, buspirone, acido ursodesossicolico, pancreatina, sinefrina (o oxedrina), acido deidrocolico, deanolo-p-acetamido benzoato, fenilefrina, d-fenilalanina, spironolattone, L-tiroxina, triiodotironina, zonisamide, naltrexone, fluvoxamina, idrossizina ed efedrina.

 

Ad oggi, quando il medico prescrive una qualsiasi sostanza per far realizzare farmaci galenici per uso dimagrante, deve indicare sulla ricetta l’obiettivo di utilizzo della sostanza, ottenere il consenso scritto informato del paziente rispetto al trattamento previsto, specificare sulla stessa ricetta le esigenze che giustificano la terapia in questione con tanto di indicazioni d’uso e, infine, indicare un riferimento numerico o alfanumerico che consenta di risalire all’identità del paziente preservandone però la privacy. Al farmacista l’onere di trasmettere tali ricette in originale o in copia alla Asl di riferimento, la quale avrà il compito di inviarle al ministero della Salute chiamato a verificarle.

 

CLICCA QUI per il tuo preparato galenico e le info